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Usi Civici




Cosa sono gli "usi civici"?

Gli Usi civici" sono i diritti spettanti a una collettività (e ai suoi componenti), organizzata e insediata su un territorio, il cui contenuto consiste nel trarre utilità dalla terra, dai boschi e dalle acque.
Il corpus normativo di riferimento è costituito, principalmente, dalla Legge dello Stato 16/6/1927, n. 1766 e dal relativo Regolamento di attuazione 26/2/1928, n. 332; inoltre, dalle successive norme (nazionali e regionali) in materia di usi civici.
La Legge n. 1766 indica due diverse tipologie di diritti che possono fare capo ad una popolazione:
i diritti di uso e godimento su terre di proprietà privata;
il dominio collettivo su terre proprie.
I primi sono soggetti a liquidazione.
I secondi che abbiano destinazione silvo-pastorale sono invece destinati ad essere fortemente valorizzati e sono sottoposti alla normativa di tutela dell´ambiente e del paesaggio, mentre quelli a vocazione agraria sono destinati alla privatizzazione.
Con il trasferimento delle funzioni amministrative statali alle regioni si è operata la scissione soggettiva tra le competenze tutte originariamente spettanti ai commissari regionali: le attribuzioni amministrative sono transitate alle regioni; ai primi sono residuate dunque unicamente i poteri giurisdizionali in ordine alle controversie sulla esistenza, natura ed estensione dei diritti civici.



Quali/cosa sono le terre d´uso civico?

Rientrano nella categoria le terre assegnate ai comuni o alle frazioni, quali corrispettivi di affrancazioni degli usi civici su terre private, nonché i terreni posseduti da comuni, frazioni, università ed altre associazioni agrarie, comunque denominate (a prescindere dalla loro provenienza), su cui sono esercitati usi civici; a tale elenco vanno aggiunti i beni e le terre acquistati, ai sensi della Legge n. 1766, per aumentare l´estensione delle terre da ripartire e quelli di cui alla Legge 3/12/1971, n. 1102.
Le terre d´uso civico sono soggette, in primo luogo, a generale e definitivo riordino, per il tramite di procedure volte a sciogliere le promiscuità, legittimare i possessi abusivi e reintegrare le terre non legittimabili; successivamente, esse vanno assegnate a una delle due categorie indicate dalla Legge n. 1766:
terre convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente;
terre convenientemente utilizzabili per la cultura agraria.
Prima dell´assegnazione a categoria tali terre sono assolutamente inalienabili; dopo lo sono in casi eccezionali (v. art. 12 della Legge n. 1766).


Come si accerta l´esistenza di usi civici?

Il presupposto logico della liquidazione risiede quindi nell´accertamento dell´esistenza, dell´estensione e nella valutazione degli usi stessi.
A tale accertamento provvede la Regione sulla base di denuncia di parte, la quale assolve alla funzione dichiarativa di far conoscere gli usi esercitati o che si pretende di esercitare.
La dichiarazione è necessaria esclusivamente per gli usi gravanti su terre private e non già invece per le terre comuni gravate, le quali non sono soggette a liquidazione, ma solo eventualmente a quotizzazione (per le terre a destinazione agraria).
Circa la prova degli usi civici, vale il principio che in caso di inesistenza della prova documentale è ammesso ogni mezzo di prova, purché l´uso non sia cessato anteriormente al 1800.
Una volta accertata l´esistenza degli usi, la legge richiede che essi vengano valutati nell´estensione, ai fini della liquidazione.


Come può avvenire la liquidazione di usi civici su terreni privati?

Come detto, la Legge n. 1766 prevede che i diritti civici su terre private siano liquidati.
La liquidazione consiste nella trasformazione della comproprietà tra proprietario e collettività in proprietà per quote, delle quali una viene attribuita alla comunità e l´altra resta al proprietario in dominio libero ed esclusivo.
Una volta individuata l´estensione delle quote di proprietà spettanti, rispettivamente, al proprietario e alla collettività, esse vengono loro assegnate in natura ovvero per equivalente tramite un canone di natura enfiteutica a favore della comunità.


Cosa si intende per "diritti utili" e "diritti essenziali"?

A tale proposito, la Legge n. 1766 individua due categorie di usi:
i diritti essenziali, che sono quelli il cui personale esercizio sia necessario per i bisogni della vita;
i diritti utili, ossia i diritti di servirsi del fondo in modo da ricavarne vantaggi economici, che eccedano quelli che sono necessari al sostentamento personale.
Come detto, la liquidazione può avvenire secondo due sistemi:
liquidazione con scorporo: tale sistema dovrebbe essere quello ordinario. La Legge n. 1766 stabilisce le modalità da seguire per determinare le quote;
liquidazione con canone: la Legge n. 1766 stabilisce, infatti, che sono esentati dalla divisione i terreni che abbiano ricevuto dal proprietario migliorie sostanziali e permanenti e i piccoli appezzamenti non raggruppabili in unità agrarie; in tal caso, i fondi sono gravati da un canone annuo di natura enfiteutica a favore del comune in misura corrispondente al valore dei diritti.
La procedura di liquidazione è disciplinata dal Regolamento n. 332 ed è oggi di competenza della Regione.
Il perito regionale provvede ad accertare l´esistenza, l´estensione e il valore degli usi civici, in contraddittorio con le parti, e redige il progetto di liquidazione, il quale, approvato con le modifiche eventualmente apportate dalla Regione, viene depositato presso il Comune o l´associazione agraria.
Del deposito viene data notizia agli interessati, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni dalla data di notificazione.
In mancanza di opposizione, il progetto diviene esecutivo ed è titolo per la liquidazione.
L´opposizione sospende la procedura amministrativa di liquidazione e radica in capo al Commissario liquidatore la competenza giurisdizionale a decidere su di essa.
Il provvedimento regionale di liquidazione ha natura amministrativa ed è quindi impugnabile davanti al giudice amministrativo.
Al contrario, il procedimento innanzi al Commissario liquidatore ha natura giurisdizionale, e le sue decisioni sono reclamabili davanti alla Corte d´Appello di Roma, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, ove riguardino la natura, l´esistenza e l´estensione degli usi; sono invece ricorribili per Cassazione, nei casi in cui si controverta sui criteri e sulla misura della liquidazione.



Usi civici di caccia e pesca, particolarità?

Si deve infine ricordare che vi sono due specie di usi civici che rappresentano una eccezione all´obbligo della liquidazione: l´uso civico di caccia e di pesca.
Nel sistema della legge si distingue tra usi civici di caccia, che derivano da un titolo, e consuetudini di caccia.
In entrambi i casi, la loro permanenza in capo alla collettività è subordinata alla compatibilità con la migliore destinazione data dal proprietario al fondo; con la differenza che mentre le consuetudini di caccia si estinguono senza compenso, gli usi civici devono essere liquidati con compenso.
Per quanto riguarda gli usi civici di pesca, il Regolamento n. 332 stabilisce che essi non sono soggetti a liquidazione e che devono essere esercitati secondo uno speciale regolamento.






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