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Pratiche edilizie




Cos'e' la pratica edilizia?

La pratica edilizia e' una serie di documenti che deve essere trasmessa allo Sportello Unico per l'Edilizia o allo Sportello Unico per le Attivita' Produttive al fine di ottenere il titolo abilitativo per l'esecuzione dell'opera di cui e' stato realizzato il progetto e di cui si vogliono intraprendere i lavori di realizzazione.

Quali tipi di pratiche edilizie esistono?

DIA (Denuncia di inzio attività): e' disciplinata al comma 3 art. 22 del TUE DPR 380/01 in sostituzione a permesso di costruire per:
- interventi di ristrutturazione art.10 comma 1 lett.c DPR 380/01;
- interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica gia' disciplinati da strumenti urbanistici esecutivi;
- interventi di nuova costruzione qualora in diretta esecuzione di strumenti urbanistici con precise disposizioni plano-volumetriche.
La DIA deve essere presentata nel termine di almeno 30 gg prima dell'inzio dei lavori, mentre il tempo di efficacia è di 3 anni.

Permesso di costruire: Viene rilasciato per gli interventi di cui art.10 del TUE DPR 380/01, che sono principalmente:
- Interventi di nuova costruzione;
- Interventi di ristrutturazione urbanistica;
- Interventi di ristrutturazione edilizia.

I lavori devono iniziare entro 1 anno dalla data di rilascio, e l'opera deve essere completata entro 3 anni dalla data del rilascio. Il termine di inzio/fine lavori può essere prorogato previa formale richiesta.

CIL o CILA (Comunicazione attività edilizia libera): interventi edilizi riconducibili essenzialmente in manutenzione straordinaria, eseguibili senza alcun titolo abilitativo ma previa comunicazione al Comune dell'inizio lavori; la relativa disciplina è dettata dall'art. 6, c. 2 e 4, T.U. D.P.R. 380/2001; alla comunicazione di inizio lavori devono essere allegati gli elaborati grafici necessari a descrivere le opere e la relazione tecnica asseverata di un professionista abilitato in cui si attesti la conformita' dell'intervento alle normative vigenti.

SCIA (Segnalazione Certificata di inizio attività): si applica agli interventi ricadenti ai commi 1 e 2 dell'art.22 del TUE DPR 380/01. Tali interventi sono:
- Interventi non compresi tra quelli di attivita' edilizia libera o soggetti a permesso di costruire;
- Varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e volumetrie.

Lo Sportello Unico dell'Edilizia ha 60 gg di tempo per adottare provvedimenti di divieto alla prosecuzione dei lavori.

Autorizzazione paesaggistica ordinaria / semplificata : nel caso di intervento ricadente in area a vincolo paesaggistico, occorre richiedere l'autorizzazione come previsto al D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, producendo la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica redatta secondo le prescrizioni l'autorizzazione ordinaria diventa efficace 30 gg dopo il rilascio, mentre quella semplificata è subito efficace; entrambe hanno validità quinquennale.

Certificato di AGIBILITA' : deve essere richiesto entro 15 giorni dal termine dei lavori, per interventi di nuova costruzione, ricostruzioni o sopraelevazioni totali o parziali, interventi su edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici i degli impianti negli stessi installati.

Domanda di occupazione suolo pubblico: viene richiesto per la realizzazione di cantieri e allacciamenti privati o per il rinnovo/ampliamento.

Autorizzazione in sanatoria: si presenta quando sono state eseguite delle opere edili senza l'Autorizzazione comunale (art. 13 Legge n. 47 del 1985; abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001 e sostituito dall'articolo 36 dello stesso D.P.R.))


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